Ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter , del Tuir, in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite – pregresse e di periodo – di cui all’art. 84 , senza considerare il limite dell’80 per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’Ace (di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96, comma 4 , del medesimo Testo Unico.
Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 11 ottobre 2019, n. 414 , l’Agenzia delle Entrate ha affermato che tale regime di non imponibilità si applica anche nei casi in cui il termine originario di scadenza sia stato oggetto di proroga con il consenso dei creditori aderenti, attraverso una scrittura privata autenticata ed iscritta presso il Registro delle imprese. In questa situazione, quindi, si ripropongono sostanzialmente i medesimi effetti in termini di esdebitamento dei creditori, seppur in un periodo successivo a quello al termine di efficacia dell’accordo di ristrutturazione originario.
Nella fattispecie sottoposta all’esame dell’Agenzia, infatti:
Si ricorda infine che negli accordi di ristrutturazione dei debiti:
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.