Riforma del Terzo Settore: le opportunità per i professionisti
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Attraverso un’informativa pubblicata ieri, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione nazionale commercialisti hanno sottolineato alcune delle opportunità derivanti ai professionisti dalla riforma del Terzo Settore.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), sono enti del Terzo Settore:
- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti filantropici;
- le imprese sociali;
- le cooperative sociali;
- le reti associative;
- le società di mutuo soccorso;
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
- le fondazioni;
- gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore.
Non sono invece considerati enti del Terzo Settore:
- le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- le formazioni e le associazioni politiche;
- i sindacati;
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
- le associazioni di datori di lavoro;
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.