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Riforma fiscale: Ravvedimento con cumulo giuridico

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Ravvedimento operoso con cumulo giuridico, ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997. Nei fatti, non sarà più necessario ravvedere la singola violazione (si veda risposta ad interpello n. 450/2023 ). É questa una delle più importanti novità previste in materia dallo “Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario”.

A tal riguardo, è stato disposto che il cumulo sia applicabile anche in sede di ravvedimento – oltre che in ipotesi di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale già contemplate dalla norma, per singolo periodo d’imposta e per lo stesso tributo.

Tuttavia, il contribuente avrà la facoltà di sanare più violazioni della medesima disposizione o violazioni che, in progressione o con la medesima risoluzione, hanno inciso sulla determinazione e liquidazione del tributo, commesse in più periodi d’imposta, versando un’unica sanzione puntualmente  aggravata.

Cosicchè, il contribuente che intenderà ravvedersi dovrà applicare la riduzione del ravvedimento (rileva il momento della prima violazione) a quella più grave tra tutte, aumentata di un quarto.

La modifica è finalizzata ad attuare il principio indicato nell’art. 20 , lett. c) n. 1 della legge di delega al Governo per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), il quale richiede di “migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei”, nonché il principio indicato nell’art. 20, lett. c) n. 4, il quale richiede di “rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, onde renderla coerente con i principi” di miglioramento della proporzionalità, attenuazione del carico, livellamento con altri Stati europei, “anche estendendone l’applicazione agli istituti deflattivi”.

Soffermandoci sul ravvedimento, come da relazione illustrativa, le principali novità rispetto all’attuale versione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 possono essere di seguito individuate:

  • la lettera b-bis), come modificata, prevede la riduzione della sanzione a un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre (e non entro come precedentemente previsto) il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno (e non come precedentemente stabilito entro due anni) dall’omissione o dall’ errore;
  • la lettera b-ter), come modificata, prevede la riduzione della sanzione ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’art. 6-bis, comma 3, della Legge n. 212 del 2000, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis , primo periodo, del D.Lgs. n. 218 del 1997;
  • la lettera b-quater), come modificata, prevede la riduzione della sanzione ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 4 del 1929, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell’art. 5-quater del D.Lgs. n. 218 del 1997 e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all’art. 6-bis, comma 3, della Legge n. 212 del 2000. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis , limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997;
  • ecc.

Infine, viene aggiunto il comma 2-bis, al fine di individuare le modalità di applicazione dell’istituto in parola quando la sanzione dovuta sia calcolata – anche avvalendosi delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate – applicando la disciplina sul cumulo giuridico. In tale evenienza, ai fini della riduzione applicabile in sede di regolarizzazione occorre fare riferimento al momento di commissione della prima violazione.

Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi di cui alle lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies) si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate (pari a un sesto, un quinto e un quarto del minimo).

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