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Rimborso delle spese per l’acquisto di DPI, professionisti esclusi dal bando “Impresa sicura”

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I liberi professionisti sono esclusi dal bando “Impresa sicura”: lo ha confermato Invitalia attraverso una FAQ pubblicata sul proprio sito. A tal fine si richiama l’art. 43, comma 1, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), ai sensi del quale il contributo per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale è erogato “allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus”.

La misura prevede in particolare quanto segue:

  1. il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento dell’importo stanziato (50 milioni). Possono essere rimborsati al massimo 500 euro per ciascun addetto dell’impresa – a cui sono destinati i DPI – e fino a un massimo di 150mila euro per impresa. Ammonta a 500 euro anche l’iimporto minimo rimborsabile;
  2. possono accedervi tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che alla data di presentazione della domanda di rimborso sono in possesso dei seguenti requisiti:
    a) sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle Imprese;
    b) hanno la sede principale o secondaria in Italia;
    c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  3. sono rimborsabili le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto delle seguenti tipologie di DPI (purché aventi le caratteristiche tecniche prescritte dalla normativa):
    – mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
    – guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
    – dispositivi per protezione oculare;
    – indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
    – calzari e/o sovrascarpe;
    – cuffie e/o copricapi;
    – dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
    – detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici;
  4. le spese devono:
    a. essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso (a tal fine rileva la data di emissione delle fatture);
    b. essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
    c. essere non inferiori a 500,00 euro;
    d. non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo;
  5. le imprese possono inviare, attraverso lo sportello informatico – raggiungibile nella pagina dedicata ad “Impresa SIcura” del sito web di Invitalia – una prenotazione del rimborso, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dall’11 maggio 2020 ed entro il 18 maggio 2020.

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