L’art. 137 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) ha previsto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamenti detenute alla data del 1° luglio 2020.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 novembre 2020.
In merito l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di interpello 3 settembre 2020, n. 308 , ha affertamato che non è ammessa la rivalutazione delle partecipazioni negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Aim Italia di Borsa Italiana Spa, in quanto riconducibile ad un mercato regolamentato, e la plusvalenza deve essere quindi assoggettata alla ordinaria imposta sostitutiva (26% sulla plusvalenza realizzata).
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato quanto segue:
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