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Rivalutazioni, pubblicato dall’OIC il documento interpretativo n. 7

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È stato pubblicata ieri dall’OIC la versione definitiva del documento interpretativo n. 7 “Legge 13 ottobre 2020, n. 126 Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”. Al riguardo si ricorda che l’art. 110 decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126) prevede la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni.

Tra le indicazioni di maggior rilievo contenute nel documento, viene affermato che possono essere oggetto di rivalutazione i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico. Sono invece esclusi dalla rivalutazione i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing. Questi ultimi possono essere rivalutati solo se già riscattati, in quanto solo in tal caso sono iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice.

La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; può essere effettuata distintamente per ciascun bene e dev’essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Le imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare possono effettuare la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente al 14 ottobre 2020 (data di entrata in vigore della Legge n. 126/2020 ), a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

Il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto ai fini Ires ed Irap a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva fissata nella misura del 3 per cento, sia per i beni ammortizzabili (immobili, impianti, macchinari, beni immateriali), sia per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni).

Le imposte sostitutive di cui sopra devono essere versate in un massimo di 3 rate di pari importo, di cui:

  1. la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
  2. le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

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