Con la circolare del 23 marzo 2016 n. 26673, il MISE aveva fornito numerose precisazioni sulla Sabatini ter, definendo i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui al D. M. 25 gennaio 2016, recante la disciplina della nuova edizione dell’intervento di sostegno al credito, che è entrato in vigore dal 10 marzo 2016. Il beneficio era stato introdotto con il D.L. 69/2013 (decreto del fare) per accrescere la competitività del sistema produttivo del paese garantendo un più semplice accesso al credito da parte di microimprese e PMI. Rammentiamo che, fino al termine individuato con la circolare di cui sopra, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e il procedimento per la concessione dei benefici continuavano ad essere disciplinati dal decreto interministeriale 27 novembre 2013 e dalle disposizioni operative contenute nella circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014, come modificata dalle circolari n. 71299 del 24 dicembre 2014, n. 14166 del 23 febbraio 2015 e n. 45998 del 26 giugno 2015.
L’agevolazione è diretta alle micro, piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca ed esclusi industria carboniera, attività finanziarie e assicurative, produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di prodotti lattiero – caseari.
Per beneficiare delle agevolazioni, le imprese devono avere una sede operativa in Italia. Possono inoltrare la domanda le imprese che alla data di presentazione:
Le agevolazioni previste riguardano:
Sono agevolabili gli investimenti riguardanti:
La circolare fissava il termine iniziale per la presentazione, da parte delle PMI, delle domande di richiesta dell’agevolazione a partire dal 2 maggio 2016, utilizzando solo ed esclusivamente i moduli resi disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
Purtroppo però a seguito dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, dallo scorso 3 settembre 2016, non è più possibile presentare domande per l’accesso ai contributi. Lo ha reso noto il MISE con decreto del 2 settembre 2016. Le richieste di prenotazione del contributo pervenute nel mese di chiusura dello sportello e non soddisfatte, acquisiscono priorità di prenotazione rispetto all’eventuale riapertura. Pertanto, da tale data le domande presentate dalle imprese sono considerate irricevibili.
Qualora, entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura dello sportello si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti
esse potranno essere utilizzate esclusivamente per incrementare l’importo della prenotazione disposta in misura parziale e, successivamente, rispettando l’ordine di presentazione delle richieste all’interno della medesima trasmissione mensile, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura.
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