Errata memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi
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In caso di errata memorizzazione e trasmissione dei dati dovuta al fatto che il registratore telematico indicava erroneamente la partita Iva, è dovuta la sanzione del 90 per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro, per ciascuna operazione: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 19 ottobre 2021, n. 737.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- dal 1° gennaio 2020 i corrispettivi delle operazioni ex art. 22 del D.P.R. 633/72 sono soggetti all’obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati sulla base dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015 e delle relative norme attuative;
- sono soggetti a tale obbligo anche i forfetari, risultandone escluse solo le operazioni individuate con il D.M. 10 maggio 2019;
- tale obbligo si adempie con i “registratori telematici” (RT);
- memorizzazione e trasmissione costituiscono un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi, risultando quindi sanzionabili tutti quei comportamenti che abbiano impedito il corretto, completo esercizio dello stesso nelle sue necessarie articolazioni (memorizzazione e trasmissione);
- l’omissione si perfeziona anche con il mancato rispetto dei termini previsti per la memorizzazione e/o l’invio dei dati;
- pertanto l’adempimento tardivo, ancorché spontaneo, configura ugualmente l’illecito in esame, ferma restando la possibilità di ravvedimento (Circolare Agenzia Entrate n. 3/E/2020).
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