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Scissione, criteri proporzionali per la ripartizione delle perdite fiscali

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Ai sensi dell’art. 173, comma 4, del Tuir, dalla data in cui la scissione ha effetto, le posizioni soggettive della società scissa e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, “salvo che si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari”.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 2 marzo 2021, n. 129, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  1. il diritto al riporto a nuovo delle perdite pregresse rientri tra le posizioni soggettive della società scissa suscettibili di attribuzione proporzionale in sede di scissione;
  2. la ripartizione delle perdite fiscali in sede di scissione debba continuare a seguire il criterio generale della proporzionalità di cui al quarto comma dell’art. 173 del Tuir, in quanto le perdite fiscali non possono essere considerate specifiche posizioni soggettive connesse in via diretta o per insiemi ad alcuni soltanto degli elementi patrimoniali della società scissa;
  3. la perdita fiscale, derivando da una contrapposizione indistinta di componenti reddituali positivi e negativi, è un’entità unitaria non imputabile per natura a specifici beni patrimoniali;
  4. in materia si ricorda che la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di successione universale nei diritti e negli obblighi delle società estinte per effetto di fusione per incorporazione, affermando che “il fenomeno della fusione o incorporazione della società realizza una successione universale, corrispondente alla successione universale mortis causa, e postula la sussistenza di un soggetto risultante o incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati, con la conseguente confusione dei rispettivi patrimoni delle società preesistenti (…)” (Cass. 8 novembre 1983, n. 6612).

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