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Semplificati, verifiche di fine anno alla prova della cassa virtuale

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La Legge n. 197/2022, Legge di bilancio 2023, ha innalzato la soglia dei ricavi di accesso e permanenza nel regime di contabilità semplificata, combinato disposto, ex art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 e art. 66 del D.P.R. n. 917/1986.

Le soglie di ricavi da rispettare per accedere al regime in parola sono state innalzate da 400 mila a 500mila euro per le imprese che hanno per oggetto prestazioni di servizi e da 700 a 800mila euro per quelle esercenti altre attività (art. 1, comma 276, Legge n. 197/2022).

Gli innalzamenti delle citate soglie hanno impatti anche sulle condizioni da rispettare ai fini dell’opzione per la liquidazione dell’IVA con periodicità trimestrale; fermo restando però che le nuove soglie vanno verificate rispetto al volume di affari, non dunque tenendo conto dei ricavi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

In base a quanto detto finora, l’impresa in contabilità semplificata, per la legittima applicazione del regime in parola anche nel 2024, dovrà verificare a fine anno l’eventuale superamento delle suddette soglie rispetto ai ricavi  2023 (vedi circolare n. 80/2001).

Da qui:

  • in caso di superamento della soglia citata, nel 2024 l’impresa dovrà operare in contabilità ordinaria;
  • con ricavi sotto soglia, potrà rimanere in contabilità semplificata.

Nulla vieta all’impresa di optare anche in tale ultimo caso per la contabilità ordinaria su opzione. In tal modo la scelta sarà vincolante per un triennio (vedi art. 3 D.P.R. n. 442/1997), con comunicazione nel quadro VO della dichiarazione IVA.

Detto ciò, di particolare interesse può essere il caso di un’impresa in regime di cassa virtuale, ex art. 18, comma 5art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/73.

Ai fini della verifica di fine anno dei limiti in parola, è utile ricordare le implicazioni della cassa virtuale.

Nella circolare n. 11/E del 2017 , rispetto alla cassa virtuale era stato chiarito che il comma 5 dell’art. 18 sopra citato consente al contribuente che ha scelto di utilizzare i soli registri IVA, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio, in base alla quale il ricavo si intende incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile.

Nei fatti, ciò permette all’impresa di rimandare o meno la rilevanza ai fini reddituali di un incasso, agendo sulla data di registrazione. Ciò vale anche ai fini della veririca della soglia dei ricavi per rimanare in contabilità semplificata.

Cosicché, in presenza di una fattura emessa a dicembre 2023, fermo restando che l’operazione concorrerà alla liquidazione IVA di tale periodo, ai fini reddituali questa concorrerà o meno al reddito 2023 a seconda se la registrazione della fattura avviene nel 2023 o se è rimandata al 2024, entro il 15 gennaio.

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