Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. 633/72, sono esenti da Iva alcuni servizi finanziari, tra i quali “le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti ed assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero crediti (…)”.
Ai fini dell’ambito di applicazione dell’esenzione in esame, con la Risposta 26 marzo 2021, n. 214 , l’Agenzia delle Entrate ha aderito ai principi elaborati dalla Corte di Giustizia Ue, la quale ha affermato quanto segue:
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