Servizi di pagamento: i requisiti richiesti ai fini dell’esenzione Iva
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. 633/72, sono esenti da Iva alcuni servizi finanziari, tra i quali “le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti ed assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero crediti (…)”.
Ai fini dell’ambito di applicazione dell’esenzione in esame, con la Risposta 26 marzo 2021, n. 214 , l’Agenzia delle Entrate ha aderito ai principi elaborati dalla Corte di Giustizia Ue, la quale ha affermato quanto segue:
- per essere qualificate come operazioni di natura finanziaria, le prestazioni di servizi devono formare un insieme distinto che, globalmente, sia idoneo a svolgere le funzioni essenziali di un pagamento, e dunque idoneo a realizzare il trasferimento di somme di denaro, con le relative conseguenze sotto il profilo giuridico;
- per distinguere i servizi finanziari esenti dalla fornitura di mere prestazioni materiali, tecniche o amministrative, occorre esaminare anche il grado di responsabilità del prestatore di servizi e se tale responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici o si estenda alle funzioni specifiche delle operazioni;
- da un punto di vista soggettivo, non rilevano le caratteristiche del soggetto che fornisce le prestazioni di servizi, nonché il tipo di persona giuridica che effettua i servizi o che ne è destinataria;
- da un punto di vista oggettivo, le modalità concrete di effettuazione del servizio (elettronica, automatica o manuale) non rilevano ai fini dell’esenzione, fermo restando che un servizio che comprenda solo l’assistenza tecnica ed elettronica al soggetto che effettua le funzioni tipiche delle operazioni esenti, non soddisfa i presupposti per l’esenzione;
- per quanto riguarda le modalità con le quali il servizio è erogato, possono essere esentati da Iva anche servizi affidati ad operatori esterni agli istituti di credito, che non intrattengono un rapporto diretto con i clienti di tali istituti, sempreché tali servizi formino un insieme distinto, visto nella sua globalità, idoneo a svolgere le funzioni tipiche delle operazioni finanziarie esenti;
- il fatto che un componente sia indispensabile alla realizzazione di un’operazione esente non consente di concludere a favore dell’esenzione del servizio corrispondente a tale componente (Corte di Giustizia Ue, sentenze 5 giugno 1997, causa C-2/95; 28 ottobre 2010, causa C-175/09; 28 luglio 2011, causa C-350-10; 26 maggio 2016, causa C-607/14; 25 luglio 2018, causa C-5/17; 3 ottobre 2019, causa C-42/18).