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Sezioni Unite della Cassazione: la notifica degli atti processuali

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Con l’ordinanza interlocutoria 8 febbraio 2022, n. 3984, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, delle seguenti questioni di contrasto e di particolare importanza relative al processo tributario:

  1. se sia valida la notifica dell’atto processuale (e, in particolare, della sentenza di primo grado) effettuata “in mani proprie” ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nonostante l’elezione di domicilio, ovvero disposta tramite l’interposizione dell’agente postale;
  2. se sia valida la notifica disposta presso un ufficio periferico dell’ente locale, che non sia la sede principale dell’ente indicata dallo stesso negli atti difensivi;
  3. se, infine, possa ritenersi validamente disposta la notifica, ai sensi del richiamato art. 16, comma 3 , mediante consegna all’addetto dell’ufficio dell’ente locale ovvero sia invece necessaria la consegna al legale rappresentante dell’ente locale ovvero dell’Agenzia.

Si ricorda che i citati artt. 16 e 17 del D.Lgs. 546/1992, disciplinano in modo innovativo le comunicazioni e notificazioni nel processo tributario. L’art. 9, comma 1, lettere g), h) e i), del D.Lgs. 156/2015, recante la revisione della disciplina del contenzioso tributario, ha apportato – con effetto dal 1° gennaio 2016 – alcune modifiche a tali norme e ha introdotto l’art. 16-bis , che regola le comunicazioni e le notificazioni in via telematica.

La notificazione può essere fatta a norma degli articoli 137 e seguenti, c.p.c. a mezzo ufficiale giudiziario oppure direttamente mediante spedizione dell’originale del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento. La disciplina della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario è articolata con le forme tassativamente previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. La notificazione è il mezzo necessario per l’instaurazione del contraddittorio e per la realizzazione dell’esercizio del diritto di difesa; pertanto per essere considerata legittima è sufficiente che l’atto da notificare sia entrato nella disponibilità del destinatario nel rispetto di tutte le formalità previste dalla legge. La notificazione si svolge attraverso un vero e proprio procedimento nel quale possono individuarsi tre fasi:

  1. l’istanza di parte;
  2. l’esecuzione (consistente nell’adempimento delle formalità necessarie per consegnare l’atto da notificare);
  3. la redazione della relata di notifica e cioè della certificazione dell’eseguita notifica sottoscritta dall’organo notificatore che vi appone la data in calce sia sull’originale che sulla copia dell’atto consegnato.

La legittimazione a presentare istanza di notificazione spetta alla parte, la quale può chiederne l’esecuzione sia personalmente sia a mezzo di difensore munito di procura. Ne consegue che l’inesistenza della notificazione può ravvisarsi soltanto quando essa sia stata richiesta da chi non ha la rappresentanza della parte, non essendo, in tal caso, a questa in alcun modo riferibile l’atto compiuto.

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