Si estende ai soci l’accertamento con adesione chiuso con la società
L’Erario deve procedere al recupero per trasparenza, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Tuir, nei confronti dei soggetti estranei al procedimento di accertamento con adesione (nella specie, il socio) sulla base di questo e, quindi, nella misura concordata con la società di persone: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 13 ottobre 2020, n. 9392 , depositata lo scorso 9 aprile.
Per i giudici di legittimità, infatti, “in caso di adesione soltanto da parte di alcuni soggetti, gli altri, che non hanno aderito o che non hanno partecipato al contraddittorio, benché ritualmente convocati, ricevono un ‘atto di accertamento’ fondato sull’adesione intervenuta nei confronti dei soggetti aderenti e, dunque, beneficiano della riduzione di imposta concessa agli stessi” (Cass. 8 maggio 2019, n. 12137 ).
Gli Ermellini hanno inoltre sottolineato che nell’accertamento nei confronti dei soci che non hanno partecipato all’accertamento con adesione (che ha invece coinvolto la società), devono comunque trovare applicazione il principio costituzionale della parità di trattamento e quello della capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 della Costituzione, sicché l’Agenzia, anche in base ai principi di razionalità e non contraddizione, non può chiedere ai soci (il cui reddito coincide pro-quota con quello della società partecipata) somme diverse da quelle concordate con la società di persone.