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Sismabonus acquisti, nelle cooperative rileva la data di assegnazione dell’immobile al socio

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L’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013, ha introdotto una detrazione a favore degli acquirenti di unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, mediante interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici – anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano – dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore. Affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione in esame, così come integrata dagli articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) e nel rispetto delle relative condizioni (Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E/2020), è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 11 gennaio 2021, n. 30, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per le cooperative il riferimento temporale stabilito dall’art. 16, comma 1-septies si riferisce all’atto di assegnazione relativo agli immobili oggetto dei lavori; di conseguenza, affinché i soci della cooperativa assegnatari delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione in esame, l’atto di assegnazione deve intervenire entro il 31 dicembre 2021.

In tal senso si richiamano la Circolare n. 24/2020 e la Risposta all’istanza di interpello 23 novembre 2020, n. 558. Con quest’ultimo documento fu inoltre confermato quanto segue:

  1. il sismabonus acquisti è elevato al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per effetto di quanto disposto dall’art. 119 del D.L. 34/2020. A tal fine, peraltro, l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori dovrà essere stipulato entro il 31 dicembre 2021;
  2. l’acquirente delle case antisismiche potrà optare – ai sensi dell’art. 121 del medesimo D.L. 34/2020 – in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese – alternativamente:
    1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore (“sconto in fattura”);
    2. per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

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