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Società di capitali, escluso il litisconsorzio necessario se il socio impugna l’avviso notificatogli

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Non sussiste litisconsorzio necessario con la società di capitali nel caso in cui il socio abbia impugnato autonomamente un avviso di accertamento avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata ed emesso nei confronti del socio medesimo: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 10 febbraio 2020, n. 19360, depositata lo scorso 17 settembre.

Si ricorda che, dopo la riforma del diritto societario (attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

  1. l’obbligazione della società non si estingue (altrimenti sarebbe sacrificato ingiustamente il diritto del creditore sociale) ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
  2. i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi (in tal senso si segnalano le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 12 marzo 2013, n. 6070, e 22 febbraio 2010, n. 4060).

Presso la giurisprudenza di legittimità è stato anche affermato che la cancellazione della società dal Registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall’art. 10 della legge fallimentare).

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