Skip to main content

Società non operative, entro lunedì 5 agosto l’istanza di disapplicazione

|

Scadrà lunedì 5 agosto – in quanto il termine originario del 3 agosto cade di sabato – il termine di presentazione dell’istanza di disapplicazione per le società non operative.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. l’adempimento interessa le società che non superano il test di operatività o che risultano in perdita sistematica e che intendono presentare istanza di disapplicazione;
  2. l’istanza di interpello, redatta in forma libera ed esente da bollo, è sottoscritta e presentata dal contribuente agli uffici competenti, e deve contenere, a pena di inammissibilità:
    1. i dati identificati del contribuente e del suo legale rappresentante;
    2. l’indicazione dell’eventuale domiciliatario presso il quale sono effettuate le comunicazioni;
    3. la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante;
  3. nell’istanza il contribuente descrive compiutamente la fattispecie concreta per la quale ritiene non applicabili le disposizioni normative inerenti l’operatività; ad essa va allegata copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
  4. relativamente alle modalità di presentazione, è possibile:
    1. la consegna a mano;
    2. la spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
    3. l’invio mediante posta elettronica certificata;
    4. l’invio mediante posta elettronica ordinaria, solo per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, all’indirizzo dc.norm.interpello@agenziaentrate.it;
  5. le determinazioni della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate devono essere comunicate al contribuente non oltre 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, con provvedimento che è da ritenersi definitivo;
  6. il contribuente può rinunciare all’interpello se, in pendenza dei termini di istruttoria dell’interpello, presenta con le modalità consentite la rinuncia espressa all’interpello;
  7. l’omessa segnalazione, in dichiarazione, della mancata presentazione o della risposta negativa all’istanza di interpello è punita con una sanzione amministrativa da 2mila a 21mila euro (art. 8, comma 3-quinquies, D.Lgs. n. 471/1997).

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi - Work with us
    Close