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Sospensione feriale anche per i ricorsi in Cassazione

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Relativamente al ricorso tributario in Cassazione l’art. 62 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 richiama l’art. 327 del Codice di procedura civile.

Tale norma – nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall’art. 46 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009 – dispone che “Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.

Per effetto dell’art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742, qualora il decorso del termine processuale abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale, esso è differito alla fine di detto periodo, ossia al 1° settembre (la sospensione, infatti, opera dal 1° al 31 agosto).

Il mancato rispetto del termine per la proposizione dell’impugnazione ne determina l’inammissibilità.

Il principio è stato affermato da ultimo dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 22 febbraio 2018, n. 9217 , depositata lo scorso 13 aprile.

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