Con la Circolare 1° giugno 2012, n. 19/E l’Agenzia delle Entrate aveva ammesso la deducibilità delle spese sostenute in favore di portatori di handicap per le attività di ippoterapia e musicoterapia finalizzate alla riabilitazione.
Tale principio è stato ora confermato con la risposta all’istanza di interpello 28 dicembre 2018, n. 159; nel documento, in particolare, si sottolinea che la deducibilità è subordinata alla circostanza che tali attività vengano prescritte da un medico il quale ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato oppure sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (in tal senso si richiama anche la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 27 aprile 2018, n. 7/E ).
In quest’ultimo documento di prassi, le Entrate avevano precisato quanto segue:
Appare dubbia invece, secondo l’Agenzia delle Entrate, la riconducibilità nell’ambito delle tipologie di spese mediche e di assistenza specifica, di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), del Tuir, delle spese sostenute per le rette pagate per l’assistenza qualificata per la TMA (Terapia multisistemica in acqua), in assenza di prescrizione medica.
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.