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Spese sostenute per ippoterapia, musicoterapia e TMA, condizioni per la deducibilità

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Con la Circolare 1° giugno 2012, n. 19/E l’Agenzia delle Entrate aveva ammesso la deducibilità delle spese sostenute in favore di portatori di handicap per le attività di ippoterapia e musicoterapia finalizzate alla riabilitazione.

Tale principio è stato ora confermato con la risposta all’istanza di interpello 28 dicembre 2018, n. 159; nel documento, in particolare, si sottolinea che la deducibilità è subordinata alla circostanza che tali attività vengano prescritte da un medico il quale ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato oppure sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (in tal senso si richiama anche la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 27 aprile 2018, n. 7/E ).

In quest’ultimo documento di prassi, le Entrate avevano precisato quanto segue:

  1. sono deducibili anche le spese sostenute per le attività cosiddette di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica;
  2. non sono deducibili:
    a. le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista, il quale, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle Entrate dal Ministero della Salute, non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali (Circolare 2 marzo 2016, n. 3/E , risposta 1.2);
    b. le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) nonché quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione del 19 per cento sulla parte che eccede 129,11 euro;
    c. le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministero della sanità 8 giugno 2001 per le quali spetta la detrazione del 19 per cento sulla parte che eccede euro 129,11;
    d. le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della Salute, interpellato sulla questione, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico-educativo, è priva di connotazione sanitaria. Né rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.

Appare dubbia invece, secondo l’Agenzia delle Entrate, la riconducibilità nell’ambito delle tipologie di spese mediche e di assistenza specifica, di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), del Tuir, delle spese sostenute per le rette pagate per l’assistenza qualificata per la TMA (Terapia multisistemica in acqua), in assenza di prescrizione medica.

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