Con la Risposta all’istanza di interpello 2 marzo 2020, n. 83, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti relativi alla “rimessa in vendita” di titoli d’ingresso nominativi e al “cambio di nominativo” nell’ambito dell’organizzazione di intrattenimenti ed attività spettacolistiche. Nell’occasione, in particolare, è stato precisato che in entrambi i casi – cambio di utilizzatore e rimessa in vendita dei titoli di accesso – i siti di vendita primaria o i box office autorizzati possono addebitare solo il costo per l’intermediazione.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha inoltre affermato quanto segue:
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