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Sportivi impatriati, il versamento del contributo entro il 15 marzo “salva” le opzioni indicate nella dichiarazione 2019

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Ai sensi dell’art. 16, comma 5-quater, del decreto “Internazionalizzazione” (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) – introdotto dall’art. 5 del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) – i redditi degli sportivi professionisti impatriati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.

Il successivo comma 5-quinquies dispone che, relativamente ai rapporti di cui al comma 5-quater, l’esercizio dell’opzione per il citato regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.

Al riguardo, è stato emanato – e sarà presto pubblicato in Gazzetta Ufficiale – il decreto del Presidente del Consiglio che definisce i criteri e le modalità di versamento e di utilizzo del contributo di cui al richiamato comma 5-quinquies. In particolare:

  1. i soggetti che optano per il regime agevolato in esame, sono tenuti a versare annualmente il contributo di cui al comma 5-quinquies, entro il termine di versamento del saldo Irpef relativo al periodo d’imposta di riferimento;
  2. il versamento dev’essere effettuato con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensare;
  3. contestualmente al versamento, occorre comunicare al Dipartimento per lo Sport, mediante apposito modello, l’adesione al regime agevolato, la somma versata, i dati identificativi del soggetto optante, del datore di lavoro e della federazione sportiva nazionale di riferimento;
  4. il decreto in commento fa salve le opzioni esercitate in sede di dichiarazione dei redditi 2019, previo versamento dei contributi dovuti da effettuarsi entro il 15 marzo 2021;
  5. l’Agenzia delle Entrate comunicherà al Dipartimento per lo Sport, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per i versamenti di cui sopra, l’ammontare dei versamenti effettuati, nonché i dati identificativi dei lavoratori e dei datori di lavoro, indicati nei modelli F24;
  6. in caso di omesso o insufficiente versamento del contributo scatta la decadenza del beneficio fiscale;
  7. possono accedere al contributo previsto dall’articolo 16, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 147/2015 le Federazioni sportive le cui società affiliate abbiano contrattualizzato persone fisiche che si siano avvalse del regime fiscale agevolato.

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