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Superbonus del 110% anche per porte e finestre. In arrivo i decreti su asseverazioni e requisiti tecnici

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“Probabilmente oggi stesso firmerò il decreto asseverazioni” relativo al superbonus del 110 per cento introdotto dall’art. 119  del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77): lo ha affermato ieri il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso di un’audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria.

Pronto per la firma anche il decreto sui “requisiti tecnici”, la cui bozza deve essere “modificata” rispetto alle novità introdotte, e che dovrà avere il via libera anche dagli altri Ministeri coinvolti. Il ministro ha spiegato che il decreto sui “requisiti tecnici” “è mosso da un lato dalla volontà di mettere a disposizione dei tecnici tutti gli strumenti utili alla completa attuazione degli incentivi previsti e dall’altro ad evitare un indebito aumento dei costi a carico dello Stato per l’erogazione delle agevolazioni”.

Si ricorda infatti che la misura del superbonus del 110 per cento, introdotta dal decreto “Rilancio”, prevede l’emanazione di due decreti attuativi da parte del Ministero dello Sviluppo economico:

  1. il decreto “Requisiti tecnici”, destinato alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché delle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ. Per quanto riguarda i massimali di costo, lo schema di decreto stabilisce che per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (Superbonus) nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato, quest’ultimo assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
    a. i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
    b. in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. Al riguardo si precisa inoltre che:
    a. la relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi dev’essere allegata all’asseverazione;
    b. sono detraibili anche gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione delle varie Ape nonché per l’asseverazione, da calcolarsi in base al D.M. 17 giugno 2016, concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche;
    c. per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al decreto;
    d. anche le porte interne, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico dell’edificio.
    A breve il provvedimento sarà firmato dal Ministro Patuanelli, per poi passare all’esame degli altri Ministeri coinvolti;
  2. il decreto “Asseverazioni”, con il quale saranno definite le modalità di trasmissione delle asseverazioni che saranno poi inviate ai vari organi competenti tra cui ovviamente l’Enea, nonché le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle relative sanzioni. Al riguardo si precisa quanto segue:
    a. l’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30 per cento del valore economico complessivo dei lavori preventivato, ed è redatta:
    – secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
    – secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.
    Questi alcuni dei chiarimenti forniti ieri dal Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.

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