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Superbonus escluso per la sostituzione della parete esterna costituita da vetrata con una in muratura

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Con la Risposta all’istanza di interpello 3 novembre 2020, n. 521, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il Superbonus non spetta in relazione alle spese sostenute per la sostituzione delle pareti esterne dell’immobile, costituite in prevalenza da vetrate, con una parete in muratura. L’agevolazione è invece riconosciuta – ai sensi dell’art. 119, comma 1, lettera a), del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) – nell’ambito degli interventi “trainanti” finalizzati all’efficienza energetica, per le spese sostenute per “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno”.

In linea generale si ricorda che il richiamato art. 119 ha introdotto nuove norme in materia di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici nonché infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. È inoltre possibile fruire del Superbonus anche in relazione alle spese sostenute per l’intervento “trainato” di installazione dell’impianto fotovoltaico ed eventualmente del sistema di accumulo integrato.

Relativamente ai limiti di spesa ammessi, si precisa che:

  1. se gli interventi di isolamento termico delle superfici opache sono realizzati su edifici in condominio, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è costituito. In particolare: se l’edificio è composto da 2 a 8 unità immobiliari, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è pari a 40mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; se è composto da più di 8 unità, il limite massimo di spesa è pari a 30mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari;
  2. per le spese sostenute per l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48mila euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto stesso.

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