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Tax credit beni strumentali anche per autocompattatori, autospazzatrici e betoniere, ma solo per la parte “macchina”

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Il credito d’imposta riconosciuto per l’acquisizione di beni strumentali nuovi, introdotto dall’art. 1, commi da 184 a 189, della Legge 160/2019, può essere riconosciuto anche in relazione agli investimenti in mezzi autocompattatori, mezzi autospazzatrici, autobetoniere e betonpompe, ma limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di “macchina” ai sensi della cosiddetta “Direttiva Macchine1”, e quindi alle componenti e alle attrezzature idonee a realizzare la raccolta e compattazione dei rifiuti (nel caso degli autocompattatori) o di lavaggio/spazzatura delle strade (nel caso delle autospazzatrici).

A tale conclusione non è di ostacolo la circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su di un bene che si qualifica come “veicolo” in via di principio dall’agevolazione: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con le Risposte alle istanze di interpello 12 novembre 2020, nn. 542 e 544.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. l’art. 1, commi da 184 a 189, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 – oppure entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
  2. sono agevolabili gli investimenti in:
    • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa;
    • beni immateriali nuovi strumentali, di cui all’Allegato B, annesso alla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), successivamente integrato dall’art. 1, comma 32, della legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205). Si tratta di beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0;
  3. sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti relativi a:
    • veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali. Si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del Tuir;
    • beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
    • fabbricati e costruzioni;
    • beni di cui all’Allegato 3, annesso alla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208).

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