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Tax credit da cessione di crediti deteriorati: ammessi tutti i soggetti equiparati alle società di capitali

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Ai sensi dell’art. 44-bis del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), come modificato dall’art. 72, comma 1-ter, del “decreto di agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

  1. perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 84 del Tuir alla data della cessione;
  2. importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla data della cessione.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 11 febbraio 2021, n. 96, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, ancorché la norma richiamata si riferisca espressamente alle “società”, nell’ambito applicativo della misura rientrano anche tutti quei soggetti che, ai fini fiscali, sono equiparati alle società di capitali. Di conseguenza – ha precisato l’Agenzia – si ritiene che tra i soggetti passivi Ires destinatari dell’agevolazione in esame rientri anche l’agenzia istituita per attuare le politiche di edilizia sociale della Regione. Ciò sempreché tale soggetto sia ricompreso tra i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera b), del Tuir, vale a dire enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Si ricorda che, con la Risoluzione 18 novembre 2020, n. 71/E, era stato ridenominato il codice tributo “6834” (istituito con la Risoluzione 24 maggio 2011, n. 57/E), da utilizzare ai fini della compensazione. Sull’argomento si richiama infine la Risposta all’istanza di interpello 31 dicembre 2020, n. 641.

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