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Termine dilatorio applicabile anche agli accessi “istantanei”

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Ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, entro i 60 giorni successivi il contribuente può comunicare osservazioni e richieste che devono essere valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Per la giurisprudenza di legittimità, la garanzia del termine dilatorio di cui alla norma citata, quale espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, si applica anche agli accessi cosiddetti “istantanei”, cioè quelli volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell’accertamento, sicché, anche in questa ipotesi, è illegittimo, ove non ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’atto impositivo emesso ante tempus (Cass. 12 aprile 2019, n. 10388).

Questi principi sono stati ora ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 7 dicembre 2021, n. 7595, depositata lo scorso 8 marzo.

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