Tirocinio a distanza previsto dalla normativa anti-Covid
La possibilità di svolgere il tirocinio a distanza è ammesso soltanto in applicazione di specifiche norme emanate durante la pandemia: a tal fine si fa riferimento all’art. 6, comma 8, del decreto “Milleproroghe” (D.L. 183/2020), che ha ammesso tale possibilità fino al 31 dicembre 2021, in deroga alle modalità ordinarie, che sono quelle in presenza.
Al di fuori delle ipotesi previste, quindi, non è possibile svolgere il tirocinio a distanza: lo ha precisato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto Ordini 14 giugno 2021, n. 70/21, avente ad oggetto il caso di un laureato residente all’estero e dipendente a tempo pieno presso una società che chiedeva chiarimenti in merito alla possibilità di svolgere il tirocinio in modalità telematica presso un professionista con studio in Italia.
La risposta – ha affermato il Cndcec – dev’essere negativa, in quanto in caso contrario non sarebbe rispettato il requisito dell’assiduità di svolgimento del tirocinio per almeno 20 ore settimanali, richiesto dall’art. 1, comma 3, del D.M. 143/2009.
PO 70-2021 TERNI (Tirocinio -Svolgimento a distanza) GU 30_06_2021 n. 155