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Tris di interpelli sul tax credit imprese non energivore: bonus ok anche se “in difficoltà”

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Nella giornata di ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre interpelli (Risposte nn. 258 , 259 e 261/2023 ) fornendo interessanti chiarimenti sul tema del credito d’imposta per le imprese non energivore. Nel dettaglio, il bonus deve ritenersi precluso per gli autoconsumi del 2° e del 3° trimestre, mentre possono beneficiare dell’agevolazione anche le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi.

Documento di prassi Chiarimento
Risposta n. 258/E In assenza di un espressa preclusione normativa, non sussistono elementi ostativi alla fruizione del credito d’imposta in argomento da parte delle società “non energivore” ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi (in tal senso anche circolare 5/E/2016).

Diverse le considerazioni relative al tax credit per le imprese energivore, da ritenersi precluso per le imprese “in difficoltà”, ai sensi delle disposizioni europee concernenti gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie.

Risposta n. 259/E Il documento di prassi affronta il caso di una società (istante) che acquista energia termica da una partecipata che la produce dal gas naturale che a sua volta acquista da soggetti terzi. Poiché nel caso di specie l’interpellante non è un’impresa che impiega il gas naturale nel suo processo produttivo e non risulta intestataria dei POD e dei PDR collegati all’utenza del gas, l’Agenzia ritiene che la stessa non possa usufruire dei crediti di imposta per le imprese non gasivore in esame.

Né – d’altro canto – la società può ritenersi legittimata alla fruizione del credito d’imposta in ragione del fatto di dover pagare, al proprio fornitore, un corrispettivo per l’acquisto di energia termica indicizzato al prezzo della materia prima gas.

Risposta n. 261/E Le imprese “non energivore” non possono beneficiare del credito d’imposta, per il 2° e 3° trimestre 2022, in relazione all’energia elettrica destinata all’autoconsumo.

Mentre nel caso delle imprese a forte consumo di elettricità, la legge dispone esplicitamente la possibilità di accedere al credito d’imposta in questione anche relativamente all’energia elettrica autoconsumata, tale esplicita previsione non risulta replicata per le imprese ‘‘non energivore’’.

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