Ai fini dell’integrazione del reato di usura, è sufficiente l’oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite dalle parti, con la conseguenza che non è necessario che l’agente abbia posto in essere una condotta volta ad indurre la persona offesa a dargli o promettergli interessi o altri vantaggi usurari, né vale ad escludere il reato l’avere la persona offesa volontariamente accettato tali condizioni o assunto, essa stessa, l’iniziativa di avviare le negoziazioni: lo ha affermato la seconda sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 26 aprile 2019, n. 38551, depositata lo scorso 18 settembre.
I giudici di legittimità ricordano inoltre quanto segue:
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