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Va recuperato a tassazione il credito Inps maturato dal contribuente rientrante nel regime forfetario

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Il contribuente rientrante nel regime forfettario, che nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2017 ha maturato un credito Inps (utilizzato in compensazione con l’F24 nel 2018) è tenuto – ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva secondo il citato regime forfetario – a rettificare il contributo previdenziale dedotto nel periodo d’imposta precedente e a recuperarlo a tassazione nel periodo d’imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 9 ottobre 2019, n. 400.

Si ricorda che il regime agevolato in esame – disciplinato dall’art. 1, commi 54 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11 e da 17 a 22, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) – è precluso anche alle seguenti tipologie di contribuenti:

  1. persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari;
  2. soggetti non residenti, a eccezione di quelli residenti in uno Stato UE o aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
  3. soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  4. esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano – contemporaneamente all’esercizio dell’attività – a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del Tuir, oppure che controllano (anche indirettamente) srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche riconducibili (seppur indirettamente) a quelle svolte dalle partite Iva destinatarie del nuovo regime forfettario.

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