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Valida la notifica dell’atto all’ultimo domicilio noto al Fisco

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La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere tale ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto: lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 30 novembre 2020, n. 27333.

Si ricorda che, con l’ordinanza interlocutoria 8 ottobre 2020, n. 21714, la Suprema Corte aveva rimesso alle Sezioni Unite civili una questione in merito alla quale è sorto un contrasto giurisprudenziale. In particolare, con riferimento al perfezionamento della notifica degli atti impositivi, la questione è se, ai fini della ritualità del procedimento notificatorio, sia richiesta – ai sensi dell’art. 8 della Legge 20 novembre 1982, n. 890 – la sola prova della spedizione della missiva raccomandata (CAD), con conseguente perfezionamento, per il destinatario, al decimo giorno successivo all’invio dell’atto, oppure se sia necessaria anche la prova della ricezione della raccomandata informativa da parte del notificato, mediante esibizione in giudizio anche dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la CAD.

Con la sentenza 18 giugno 2020, n. 11827, i giudici di legittimità avevano inoltre precisato che, qualora il destinatario dell’atto di accertamento sia temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e non fosse possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè in caso di irreperibilità “relativa”, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 del codice di procedura civile (richiamato dall’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). In tal caso devono essere effettuati:

  1. il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi;
  2. l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;
  3. la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento.
  4. La notifica si ritiene perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata.

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