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Valida, se notificata entro i termini previsti, la nuova cartella che sostituisce quella affetta da nullità

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Secondo un costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il Fisco può emettere una nuova cartella che sostituisce quella precedentemente notificata ed affetta da vizi che ne determinano la nullità, sempreché non siano decorsi i termini previsti a pena di decadenza e sulla cartella impugnata non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato (Cass. nn. 8292/201811482/201818407/201831410/2018 e 22221/2019).

Entro questi limiti, la cartella di pagamento notificata in precedenza rimane priva di effetto e il concessionario non è tenuto a motivare in alcun modo la pretesa tributaria esercitata a mezzo della cartella notificata per seconda, posto che essa abbia il medesimo contenuto della prima ed venga emessa all’evidente scopo di reiterare la medesima pretesa impositiva, con il conseguente implicito annullamento della prima cartella.

Tale principio è stato confermato dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 10 dicembre 2020, n. 5152, depositata lo scorso 25 febbraio.

Si ricorda che, per la giurisprudenza di legittimità, le cartelle esattoriali recanti intimazione di pagamento di crediti tributari aventi titolo in avvisi di accertamento o di liquidazione notificati possono essere contestate innanzi le Commissioni tributarie (ed essere da queste invalidate) soltanto per vizi propri e non anche per vizi che determino l’annullamento degli atti presupposti. La contestazione delle cartelle in base a vizi suscettivi di determinare l’annullamento degli avvisi dev’essere dichiarata inammissibile. In tal senso si richiama l’ordinanza della Corte di Cassazione 24 maggio 2017, n. 13102, secondo la quale “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento per dolersi dei vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini”.

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