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Visto di conformità e società tra professionisti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia

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Con Risoluzione 4 marzo 2022, n. 10, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti nell’ambito delle società tra professionisti (S.t.p.) che svolgono attività di assistenza fiscale.
In particolare, l’amministrazione finanziaria ha precisato che possono essere inseriti nell’elenco dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità anche i professionisti soci di S.t.p.:

  • validamente costituite ed iscritte nel registro imprese e nel relativo ordine professionale;
  • anche nel caso in cui la maggioranza del capitale sociale non sia detenuta da professionisti iscritti negli specifici albi, a condizione che tali soci abbiano il controllo dei diritti di voto della società tra professionisti mediante l’adozione di patti parasociali/clausole statutarie, ossia che possano esprimere i 2/3 della maggioranza per l’assunzione delle decisioni societarie.

Risoluzione STP

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