Web tax: prorogati i termini di versamento e di presentazione della dichiarazione
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“È in corso di redazione il provvedimento che modificherà i termini per il versamento dell’imposta sui servizi digitali”: lo ha reso noto ieri il Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso un comunicato stampa apparso sul proprio sito. In particolare, si dispone la proroga:
- dal 16 marzo al 16 maggio dell’anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto d’imposta, del termine di versamento dell’imposta;
- dal 30 aprile al 30 giugno dell’anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto d’imposta, del termine di presentazione della dichiarazione.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- l’imposta si applica alla fornitura dei servizi digitali. Sono peraltro esclusi i seguenti servizi:
- la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire, ad esempio, sistemi dei regolamenti interbancari ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, piattaforme di negoziazione o sistemi di negoziazione di internalizzatori sistematici di cui all’art. 1, comma 5-octies, lettera c), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, attività di consultazione di investimenti partecipativi, sedi di negoziazione all’ingrosso ed altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione;
- la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi di cui sopra;
- lo svolgimento di attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa;
- in generale, i servizi accessori alle attività escluse di cui sopra;
- i soggetti passivi dell’imposta provvedono mediante il proprio codice fiscale rilasciato dall’amministrazione finanziaria italiana, mentre i soggetti passivi non residenti che non siano in possesso del codice fiscale devono richiederne l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate utilizzando i modelli già in uso per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tuttavia, se i soggetti passivi sono stabiliti in uno Stato non collaborativo e non hanno una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale tra i soggetti di cui all’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Il modello è stato approvato con il Provvedimento direttoriale 25 gennaio 2021, n. 22879/2021;
- l’imposta dev’essere versata con le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
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