Ai sensi dell’art. 8, comma 2, primo periodo, della Legge 11 agosto 1991, n. 266, ai fini Iva le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato (OdV) non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi. Tale norma è stata abrogata dall’art. 102, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). Considerato tuttavia che il nuovo regime fiscale degli enti del Terzo Settore non è ancora entrato in vigore, il richiamato art. 8, comma 2, secondo periodo, della Legge 11 agosto 1991, n. 266, è tuttora operativo: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 29 ottobre 2019, n. 445.
Al riguardo si precisa che, attualmente, affinché un’organizzazione di volontariato possa beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista ai fini Iva dalla norma richiamata, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
Si ricorda infine che:
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