Professionisti, nel reddito i proventi derivanti dalla cessione di contratti di leasing di beni strumentali
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Ai sensi dell’art. 54, comma 1-quater, del Tuir, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale.
Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 13 luglio 2020, n. 209, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nell’ambito applicativo della norma citata, possono essere ricompresi anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di leasing di beni strumentali per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo. Il ragionamento svolto dall’Amministrazione si fonda sulle seguenti considerazioni:
- la disposizione richiamata è stata inserita dall’art. 36, comma 29, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- come si legge nella relazione illustrativa al citato decreto-legge, con tale norma si prevede “la tassazione della fattispecie di cessione della clientela e di altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale. Trattasi di un’ipotesi che sempre più frequentemente si realizza, mediante la quale possono essere ceduti valori immateriali che, sebbene di difficile inquadramento in figure giuridiche tradizionali, nei fatti sono ben individuati. Si tratta, ad esempio, della cessione del marchio, dell’assunzione di obbligo di non effettuare attività in concorrenza nella medesima zona, eccetera”;
- ne deriva che il Legislatore ha inteso ampliare il novero dei compensi percepiti nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo;
- i negozi giuridici evidenziati dalla relazione illustrativa riportata sopra, con cui possono essere ceduti i valori immateriali, non appaiono esaustivi ma sono richiamati – spiega l’Agenzia delle Entrate con la Risposta in commento – a titolo meramente esemplificativo. In particolare, con il richiamo agli “elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”, si è inteso annoverare qualsiasi elemento “intangibile” la cui cessione da parte del professionista determini la percezione di un corrispettivo nell’ambito della normale attività professionale.