S.n.c. in liquidazione: vecchi crediti e debiti, effetti fiscali da verificare
La presenza di crediti e debiti risalenti nella contabilità di una s.n.c. in liquidazione richiede di distinguere la rettifica dei saldi dalla competenza fiscale dei relativi componenti.
La loro eliminazione durante la procedura non comporta, di per sé, una perdita deducibile o una sopravvenienza imponibile nell’anno della rettifica.
Si consideri una s.n.c. entrata in liquidazione il 5 dicembre 2025, con crediti verso clienti e debiti verso fornitori che avrebbero dovuto essere chiusi in esercizi precedenti.
La sistemazione nel secondo esercizio di liquidazione, il 2026, richiede di ricostruire natura delle poste e momento in cui si sono verificati i presupposti fiscali.
Per i crediti, l’art. 101, comma 5, TUIR subordina la deduzione delle perdite alla presenza di elementi certi e precisi, salve le ipotesi previste dalla norma.
Questi elementi sussistono anche quando il diritto alla riscossione è prescritto e in caso di cancellazione del credito in applicazione dei principi contabili.
Il comma 5-bis consente, per i crediti di modesta entità e le altre categorie indicate, la deduzione nel periodo di imputazione in bilancio anche se i presupposti erano sorti prima.
Tuttavia, l’imputazione non può avvenire dopo l’esercizio nel quale, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, il credito avrebbe dovuto essere cancellato. La disposizione non consente quindi di rinviare liberamente la deduzione.
Per i debiti, l’art. 88, comma 1, TUIR comprende tra le sopravvenienze attive la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in precedenti esercizi.
Occorre però distinguere un debito effettivo successivamente venuto meno da una passività originariamente erronea o fittizia.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 3901 del 9 febbraio 2023, ha precisato che:
- in quest’ultimo caso, la correzione non genera una sopravvenienza nell’anno in cui è effettuata,
- la rettifica va riferita all’esercizio dell’erronea iscrizione.
Il pagamento di un debito, invece, non genera una sopravvenienza attiva.
Per la liquidazione iniziata nel 2025 trova applicazione l’art. 182 TUIR, come sostituito dall’art. 18 del D.Lgs. n. 192/2024.
Il reddito degli esercizi intermedi, al netto delle perdite dei precedenti esercizi della liquidazione, concorre al reddito complessivo dei soci.
Se la liquidazione si conclude entro tre esercizi, compreso quello iniziale, l’art. 182, comma 2, lett. b), n. 1, TUIR consente inoltre di utilizzare le perdite residue per rideterminare i redditi degli esercizi della procedura, partendo dall’ultimo.

