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IVA indicata per errore dal forfetario: come correggere fatture e corrispettivi telematici

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L’erroneo addebito dell’IVA per il contribuente in regime forfetario (Legge n. 190/2014) non rappresenta manifestazione di applicare il regime ordinario. Si pone, tuttavia, il problema di correggere l’errore.

Caso 1) erronea emissione fattura con IVA

Se un contribuente forfetario emette fattura con IVA la stessa è da considerare irregolare, perché il forfetario non può addebitare l’IVA a titolo di rivalsa. Al contempo, il committente non dovrebbe esercitare la detrazione su un’IVA che non è dovuta (salva la disciplina generale sull’IVA addebitata per errore, che tende comunque a riconoscere il diritto di detrazione al cessionario in buona fede, ma resta l’irregolarità a monte).

Procedura da seguire

Per regolarizzare l’operazione occorre procedere con nota di variazione ex art. 26, D.P.R. n. 633/1972:

  1. Emissione di una nota di variazione in diminuzione (nota di credito) ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972, a storno della fattura irregolare:
    • si annulla integralmente il documento originario con IVA esposta;
    • si “libera” il committente dall’IVA erroneamente addebitata.
  2. Emissione di una nuova fattura corretta da forfetario, senza IVA, con indicazione:
    • “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54–89, Legge n. 190/2014 – regime forfetario – non soggetta ad IVA né a ritenuta d’acconto” (o formula equivalente);
    • eventuali riferimenti alla fattura originaria stornata (numero e data).
  3. Restituzione al cliente dell’IVA incassata per errore, se è stata effettivamente incassata:
    • contabilmente, la nota di credito evidenzia lo storno dell’IVA;
    • sotto il profilo civilistico, si rimborsa il maggior importo richiesto.

In linea di principio, l’IVA esposta per errore e successivamente stornata tramite nota di credito non dovrebbe essere versata né indicata come IVA a debito nella dichiarazione (se la regolarizzazione avviene entro i termini di liquidazione/dichiarazione interessati).

Se, per errore, l’IVA è stata già:

  • indicata in un’eventuale comunicazione o modello IVA;
  • e/o versata all’Erario,

si apre un profilo di rimborso / compensazione dell’IVA non dovuta. La giurisprudenza UE e nazionale riconosce che l’IVA indebitamente applicata e versata può essere oggetto di rimborso, purché non vi sia arricchimento senza causa del soggetto passivo (cioè l’IVA deve essere restituita al cliente).

Se il contribuente ha inoltre detratto l’IVA sugli acquisti e fatto LIPE e versamento, invece, il regime di favore non può essere applicato (risposta n. 378/2021).

Caso 2) applicazione dell’IVA sui corrispettivi telematici

Se per errore un contribuente emette alcuni corrispettivi telematici con IVA occorre procedere come di seguito:

  1. Verificare le trasmissioni effettuate accedendo alla sezione “Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi” → “Ricevute file corrispettivi telematici”, individuando le singole trasmissioni interessate mediante la data e, ove disponibile, l’identificativo della trasmissione.
  2. Segnalare ciascuna trasmissione come “Trasmissione anomala”, utilizzando l’apposita funzione e compilando il campo “Motivazione”. La motivazione potrebbe essere formulata nel modo seguente: Corrispettivi trasmessi erroneamente con applicazione dell’aliquota IVA del 22% [oppure 10% o 4%], sebbene riferiti a operazioni effettuate da contribuente aderente al regime forfetario, non soggette ad applicazione dell’IVA. L’imposta non è stata contabilizzata né liquidata o versata;
  3. Non effettuare una nuova trasmissione sostitutiva dei medesimi corrispettivi, poiché la funzione di segnalazione dell’anomalia non comporta la modifica del dato originariamente acquisito dall’Agenzia. La segnalazione serve a rendere evidente che il dato trasmesso non rappresenta una corretta liquidazione dell’IVA, ma deriva da un errore nella configurazione o nell’utilizzo del software;
  4. Correggere il software o la procedura Documento Commerciale online per le emissioni successive, impostando correttamente le operazioni come non soggette a IVA per effetto del regime forfetario. È opportuno verificare anche che il software non continui a valorizzare automaticamente un’aliquota IVA per effetto di una configurazione anagrafica o di un’errata tabella artt..
  5. Predisporre e conservare un fascicolo documentale, contenente almeno:
    • elenco delle giornate e delle trasmissioni interessate;
    • importi complessivi dei corrispettivi;
    • aliquote IVA erroneamente utilizzate;
    • ricevute delle trasmissioni;
    • schermate o ricevute delle segnalazioni di “Trasmissione anomala”;
    • copia della motivazione inserita nel portale;
    • evidenza della corretta contabilizzazione dei ricavi;
    • dichiarazione interna che l’IVA indicata per errore non è stata addebitata, liquidata né versata, se tale circostanza corrisponde effettivamente alla situazione contabile.

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