CPB: nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate sulle cause di cessazione
In data 13 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove FAQ sul concordato preventivo biennale soffermandosi in particolare sulle cause di cessazione dell’accordo reddituale con l’Amministrazione finanziaria, ex art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024, c.d. Decreto CPB.
| Cessazione per aumento numero dei soci ed eventuale rinnovo in regime premiale | La società per la quale il concordato 2024-2025 è cessato nel corso del 2025 per l’incremento del numero dei soci (art. 21, comma 1, lett. b-ter):
La cessazione interrompe la continuità applicativa tra i due bienni. Nei fatti la successiva adesione costituisce quindi una nuova adesione e non un rinnovo. |
| Superamento limite ricavi ISA | Per le imprese di costruzioni, la verifica della causa di cessazione del concordato prevista dall’art. 21, comma 1, lett. b-quater) del D.Lgs. n. 13/2024 (superamento del limite di ricavi previsto per l’applicazione dell’ISA, maggiorato del 50%) deve tenere conto anche della variazione delle rimanenze.
I ricavi devono quindi:
Ciò in linea con il criterio previsto per l’applicazione dell’ISA dall’art. 3 del D.M. 18 marzo 2024 e confermato, per l’ISA EG69U, dall’art. 3, comma 2, del D.M. 31 marzo 2026. Il concordato cessa dal periodo d’imposta nel quale l’importo così determinato supera il limite previsto per l’applicazione dell’ISA, maggiorato del 50%. |
| Modifica attività prevalente | Ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 13/2024, il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d’imposta nel quale il contribuente modifica l’attività svolta rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio concordatario. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.
Con la FAQ n. 3 del 13 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la causa di cessazione opera in entrambe le seguenti ipotesi:
In entrambi i casi, la cessazione deriva dalla modifica sostanziale dell’attività prevalente, rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio, che comporta l’applicazione di un ISA diverso da quello sulla base del quale è stata formulata la proposta. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica tale modifica. Resta fermo il chiarimento della FAQ n. 6 del 25 ottobre 2024: l’esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non determina questa causa di cessazione se le attività rientrano nel medesimo ISA. Anche quando le attività esercitate presuppongono ISA differenti, la causa di cessazione non si configura purché l’attività considerata prevalente nel periodo d’imposta precedente il biennio rimanga prevalente durante il biennio concordatario. |

