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CPB: nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate sulle cause di cessazione

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In data 13 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove FAQ sul concordato preventivo biennale soffermandosi in particolare sulle cause di cessazione dell’accordo reddituale con l’Amministrazione finanziaria, ex art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024, c.d. Decreto CPB.

Cessazione per aumento numero dei soci ed eventuale rinnovo in regime premiale La società per la quale il concordato 2024-2025 è cessato nel corso del 2025 per l’incremento del numero dei soci (art. 21, comma 1, lett. b-ter):

  • può aderire a una nuova proposta per il biennio 2026-2027, ma
  • non può beneficiare del potenziamento dei benefici premiali ISA (ad esempio riduzione di due anni dei termini per l’acc.to) previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 13/2024, come modificato dall’art. 28, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2026.

La cessazione interrompe la continuità applicativa tra i due bienni. Nei fatti la successiva adesione costituisce quindi una nuova adesione e non un rinnovo.

Superamento limite ricavi ISA Per le imprese di costruzioni, la verifica della causa di cessazione del concordato prevista dall’art. 21, comma 1, lett. b-quater) del D.Lgs. n. 13/2024 (superamento del limite di ricavi previsto per l’applicazione dell’ISA, maggiorato del 50%) deve tenere conto anche della variazione delle rimanenze.

I ricavi devono quindi:

  • essere aumentati delle rimanenze finali e
  • diminuiti delle esistenze iniziali, valutate ai sensi degli artt. 92 e 93 del TUIR.

Ciò in linea con il criterio previsto per l’applicazione dell’ISA dall’art. 3 del D.M. 18 marzo 2024 e confermato, per l’ISA EG69U, dall’art. 3, comma 2, del D.M. 31 marzo 2026. Il concordato cessa dal periodo d’imposta nel quale l’importo così determinato supera il limite previsto per l’applicazione dell’ISA, maggiorato del 50%.

Modifica attività prevalente Ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 13/2024, il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d’imposta nel quale il contribuente modifica l’attività svolta rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio concordatario. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.

Con la FAQ n. 3 del 13 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la causa di cessazione opera in entrambe le seguenti ipotesi:

  • cambio dell’attività prevalente tra due attività già esercitate. Nel periodo d’imposta precedente il biennio, il contribuente esercitava l’attività di taglio e piallatura del legno, cui era riconducibile il 70% dei ricavi complessivi, e quella di commercio al dettaglio di mobili per la casa, cui era riconducibile il restante 30%. La proposta di concordato era stata quindi elaborata sulla base dell’ISA D09U, relativo all’attività prevalente di taglio e piallatura del legno. Se, durante il biennio, diventa prevalente l’attività di commercio, per la quale è previsto un diverso ISA, si verifica la cessazione del concordato.
  • Introduzione di una nuova attività che diventa prevalente. Nel periodo d’imposta precedente il biennio, il contribuente esercitava esclusivamente l’attività di taglio e piallatura del legno e la proposta era stata elaborata sulla base dell’ISA D09U. Se, durante il biennio, aggiunge l’attività di commercio al dettaglio di mobili per la casa e questa diventa prevalente, con conseguente applicazione di un diverso ISA, si verifica ugualmente la cessazione del concordato.

In entrambi i casi, la cessazione deriva dalla modifica sostanziale dell’attività prevalente, rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio, che comporta l’applicazione di un ISA diverso da quello sulla base del quale è stata formulata la proposta.

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica tale modifica.

Resta fermo il chiarimento della FAQ n. 6 del 25 ottobre 2024: l’esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non determina questa causa di cessazione se le attività rientrano nel medesimo ISA. Anche quando le attività esercitate presuppongono ISA differenti, la causa di cessazione non si configura purché l’attività considerata prevalente nel periodo d’imposta precedente il biennio rimanga prevalente durante il biennio concordatario.

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