Vendite a distanza di beni importati: dal 1° novembre obbligatori gli identificativi dei prodotti (PID)
Con l’Avviso del 29 ottobre 2026, sono stati resi noti i nuovi obblighi dichiarativi relativi agli identificativi dei prodotti (Product Identifiers – PID), che trovano applicazione a decorrere dal 1° novembre 2026. Gli obblighi sono stati introdotti dal regolamento delegato (UE) 2026/1022, che ha modificato il regolamento delegato (UE) 2015/2446.
L’obbligo riguarda le merci oggetto di vendite a distanza di beni importati, come definite dall’articolo 14, paragrafo 4, punto 2), della direttiva 2006/112/CE, contenute in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro e soggette al dazio forfettario di 3 euro, indipendentemente dal tracciato dichiarativo utilizzato.
Codici da indicare nella dichiarazione doganale – Per ciascun articolo della dichiarazione, ai fini dell’accettazione della dichiarazione doganale, devono essere indicati obbligatoriamente entrambi i seguenti codici, con i relativi identificativi:
| Codice | Descrizione |
| C127 – M-PID | Identificativo attribuito dal venditore online, dal mercato virtuale o dalla piattaforma. |
| C128 – NS-PID | Identificativo non standardizzato attribuito dal fabbricante, produttore o fornitore del prodotto. |
È inoltre obbligatoria l’indicazione di uno dei seguenti codici, tra loro alternativi:
| Codice | Descrizione |
| C129 – S-PID | Identificativo standardizzato del prodotto, ove esistente. |
| Y081 | Assenza dell’identificativo standardizzato del prodotto. |
I codici C127, C128 e C129, con i relativi identificativi, devono essere riportati nel DE 12 03 000 000 – «Documento giustificativo»; il codice Y081 deve invece essere indicato nel DE 12 04 – «Riferimento aggiuntivo».
Per gli articoli comprendenti più prodotti, occorre fare riferimento alle specifiche modalità indicate nella guida della Commissione europea.
Indicazioni operative per gli operatori – Gli operatori sono invitati ad adottare ogni ragionevole misura per acquisire tempestivamente gli identificativi dai soggetti interessati della filiera, assicurandone la disponibilità ai fini della corretta compilazione delle dichiarazioni doganali.
Qualora, nella fase immediatamente successiva all’avvio dei nuovi obblighi, non siano in grado di assicurare il corretto adempimento per indisponibilità degli identificativi, dovranno comunque fornire evidenza, in sede di controllo, delle specifiche criticità riscontrate e delle iniziative intraprese per superarle.
In fase di prima attuazione sarà assicurato il monitoraggio del corretto adempimento dei nuovi obblighi dichiarativi, anche al fine di rilevare eventuali criticità applicative.
Per gli aspetti interpretativi, applicativi e tecnici di dettaglio, l’Avviso rinvia all’ultima versione disponibile della guida della Commissione europea “The temporary EUR 3 customs duty and the Union handling fee”, consultabile nella pagina dedicata alla riforma doganale dell’Unione.


