Nuove risorse credito 5.0: compensazioni a rischio scadenza
Entro il 31 dicembre 2026 deve essere utilizzato in compensazione il credito d’imposta riconosciuto alle imprese rimaste inizialmente escluse dal Piano Transizione 5.0 per esaurimento delle risorse.
L’eventuale importo non utilizzato entro tale data non può essere riportato agli anni successivi.
Il riferimento è l’art. 8 del D.L. n. 38/2026, convertito dalla Legge n. 88/2026, che ha previsto uno specifico contributo per le imprese che:
- hanno presentato le comunicazioni preventive di cui all’art. 38, comma 10, primo periodo, del D.L. n. 19/2024;
- hanno ricevuto dal GSE la comunicazione di ammissibilità tecnica dell’investimento ai sensi del D.M. 24 luglio 2024, nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili.
Il credito, inizialmente fissato al 35%, è stato elevato all’89,77% dal D.L. n. 42/2026, le cui disposizioni sono confluite nella conversione del Decreto fiscale.
La percentuale si applica al credito richiesto per gli investimenti in beni materiali e immateriali degli allegati A e B alla Legge n. 232/2016 e per le spese di formazione del personale.
Nei fatti, a fronte di un credito richiesto per tali spese pari a 100.000 euro, il beneficio è pari a 89.770 euro.
Autoproduzione, accumulo e certificazioni rientrano invece nel distinto contributo previsto dal comma 3-bis.
Detto ciò, particolare attenzione deve essere prestata alle modalità e ai tempi di utilizzo.
Ebbene, il comma 3 dell’art. 8 consente la compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in una o più soluzioni, entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile al beneficiario.
Sul piano operativo, la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026 dell’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7079, successivamente ridenominato dalla risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026.
Il codice va esposto nella sezione “Erario” dell’F24, tra gli “importi a credito compensati”, indicando come anno di riferimento quello di completamento dell’investimento risultante nel cassetto fiscale. L’F24 deve essere trasmesso esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia.
Occorre dunque verificare il credito disponibile e programmare le compensazioni entro fine anno: per questo specifico beneficio non opera il riporto del residuo in cinque quote annuali previsto per il credito 5.0 ordinario.


