Indetraibile l’assicurazione dell’immobile, in quanto non è un “onere accessorio” al mutuo
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Ai fini della dichiarazione dei redditi 2018, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti nel 2017 in dipendenza di mutui sono detraibili nella misura del 19 per cento, con limiti differenti a seconda della finalità del finanziamento (art. 15, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- la detrazione spetta per le seguenti tipologie di operazioni:
- mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale;
- mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale;
- mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
- prestiti e mutui agrari di ogni specie;
- ai fini della detrazione non rileva la scadenza della rata, applicandosi il criterio di cassa;
- tra gli oneri accessori sono compresi anche:
- le maggiori somme versate a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in altra valuta;
- la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione;
- gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato);
- la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato nei mutui in contanti, le spese di istruttoria e le spese di perizia tecnica;
- le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca);
- non sono detraibili:
- le spese di assicurazione dell’immobile (Circolare Agenzia Entrate 20 aprile 2005, n. 15/E, risposta 4.4);
- le spese inerenti l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita;
- le imposte di registro, l’Iva e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell’immobile;
- non sono inoltre detraibili gli interessi pagati:
- per effetto di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;
- a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l’acquisto della casa di abitazione.
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