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Indetraibili le donazioni in contanti alle Aps

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Ai fini della dichiarazione dei redditi 2018 rileva ancora l’art. 15, comma 1 , lettera i-quater, del Tuir, al quale si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis). La norma – nel frattempo abrogata – dispone la detraibilità nella misura del 19 per cento delle erogazioni liberali effettuate in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale (Aps) di cui all’art. 2, commi 1 e 2 , della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, iscritte negli appositi registri.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. se l’associazione di promozione sociale è iscritta nel registro nazionale, in alternativa alla detrazione è possibile scegliere la deduzione di tali importi ai sensi dell’art. 14 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo medesimo e fino ad un massimo di 70mila euro;
  2. il contribuente che fruisce della citata deduzione non può usufruire, per analoghe erogazioni effettuate a beneficio delle Aps, anche della detrazione (Circolare Agenzia Entrate 19 agosto 2005 n. 39/E, paragrafo 7);
  3. le erogazioni liberali effettuate ad associazioni di promozione sociale non iscritte nel registro nazionale, possono essere solo detratte (ma non sono deducibili);
  4. la detrazione dev’essere calcolata su un importo non superiore a 2.065,83 euro;
  5. la donazione dev’essere effettuata tramite versamento bancario o postale, oppure con bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Non sono invece detraibili le erogazioni liberali effettuate in contanti;
  6. ai fini della detraibilità, il contribuente deve risultare in possesso della ricevuta del versamento bancario o postale oppure, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dell’estratto conto della società che gestisce tali carte. In caso di pagamento con assegno bancario o circolare o nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente dev’essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata;
  7. dalla documentazione attestante il versamento, inoltre, dev’essere possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento.

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