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Definizione liti pendenti, ai fini della determinazione dell’importo dovuto non rileva il “ricorso per saltum”

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Qualora alla data del 24 ottobre 2018 l’ultima o unica pronuncia giurisdizionale che risulta depositata è quella di primo grado, in cui l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente, la controversia può essere definita con il pagamento del 40 per cento del suo valore.

A tal fine non rileva la circostanza che la parte soccombente abbia scelto, in accordo col contribuente, di impugnare la sentenza ai sensi dell’art. 62, comma 2-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (vale a dire direttamente in Cassazione): lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 28 maggio 2019, n. 165.

Al riguardo si ricorda che ai sensi del richiamato art. 62, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, con l’accordo delle parti la sentenza della Commissione tributaria provinciale può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3), del codice di procedura civile (cosiddetto “ricorso per saltum”).

Nella situazione prospettata, quindi, non si applica l’art. 6, comma 2-ter , del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, per effetto del quale le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data del 19 dicembre 2018, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

Per l’Agenzia, infatti, tale regola è applicabile esclusivamente quando l’Ufficio sia risultato totalmente soccombente per effetto di più di una pronuncia giurisdizionale o in più di un grado di giudizio, con conseguente minore probabilità di vittoria in Cassazione, e non anche quando la parte soccombente abbia scelto, d’intesa con la controparte, di ricorrere direttamente alla Corte di Cassazione.

La domanda di accesso alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (così come alla definizione delle irregolarità formali e dei processi verbali di constatazione) dovrà essere presentata entro venerdì prossimo, 31 maggio.

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