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Successioni, benefici fiscali subordinati al mantenimento del controllo da parte della comunione ereditaria

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Ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter , del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui all’art. 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni. La norma precisa inoltre che:

  1. in caso di quote sociali e azioni di Spa, Sapa, Srl e società cooperative, l’agevolazione spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile;
  2. l’agevolazione stessa si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, un’apposita dichiarazione in tal senso (a tal fine si richiamano le Circolari 22 gennaio 2008, n. 3/E, e 29 maggio 2013, n. 18/E);
  3. l’esenzione è riconosciuta anche qualora la partecipazione di controllo venga donata a più discendenti in comproprietà tra loro, sempreché gli aventi causa proseguano effettivamente l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano effettivamente il controllo della società per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso;
  4. nel caso in cui le condizioni relative alla prosecuzione dell’attività d’impresa o della detenzione del controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, non siano rispettate, si decade dal beneficio in commento.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 28 maggio 2020, n. 155, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che viene meno il requisito del controllo qualora gli eredi pongano in essere un’operazione di riorganizzazione che non permetta alla comunione ereditaria di mantenere o integrare il controllo delle società beneficiarie poiché ognuna di esse sarà totalmente partecipata da ogni singolo erede e gestita autonomamente da ognuno di essi, indipendentemente dalla comunione ereditaria.

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