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Sismabonus acquisti e demolizione immobili

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Con le Risposte ad istanza di interpello n. 318 e 320 del 10 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al “sismabonus acquisti”, previsto dall’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 (norma inserita dall’art. 46-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e successivamente modificata dall’art. 8, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58).

Con la risposta n. 320/2021 , in particolare, è stato affermato che, ai fini dell’agevolazione in commento, qualora non via sia coincidenza tra il soggetto che ha provveduto a demolire i preesistenti immobili e il proprietario dell’area oggetto di valorizzazione, non è necessario che l’impresa esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico, essendo possibile che tali lavori siano commissionati a un’altra impresa esecutrice.

È tuttavia necessario che l’impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un’impresa “astrattamente idonea” ad eseguire tali lavori. A tal fine rilevano ad esempio il codice ATECO oppure la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell’oggetto sociale. In caso contrario, la misura agevolativa in esame non può essere riconosciuta (in questo senso si richiama anche la Risposta all’istanza di interpello 14 luglio 2020, n. 213 ).

Con quest’ultimo documento di prassi, in particolare, era stato precisato quanto segue:

  1. l’agevolazione è subordinata al preventivo acquisto dell’immobile da parte dell’impresa di costruzione, all’effettuazione dei lavori edili (direttamente o tramite appalto) e alla successiva cessione da parte dell’impresa proprietaria dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio. Occorre pertanto che l’impresa di costruzione sia proprietaria dell’immobile;
  2. non è peraltro necessario che l’impresa costruttrice esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico di cui al richiamato art. 16 del D.L. n. 63/2013, essendo possibile che tali lavori siano commissionati a un’altra impresa esecutrice;
  3. è tuttavia necessario che l’impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo prescritto ai fini della realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un’impresa astrattamente idonea ad eseguire tali lavori. Per l’Agenzia delle Entrate, l’astratta idoneità può essere ritenuta sussistente attraverso la verifica del codice ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell’oggetto sociale;
  4. la detrazione in commento può essere fruita anche da soggetti titolari di reddito d’impresa in relazione ad immobili della società che siano oggetto dell’attività esercitata (beni-merce).

Con la risposta n. 318/2021 , inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione spetta agli acquirenti delle unità immobiliari risultanti dopo i lavori di demolizione e ricostruzione anche qualora l’immobile fosse originariamente accatastato in A/1, nel presupposto che le nuove unità immobiliari apparterranno ad una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

Risposta_320_10.05.2021

Risposta_318_10.05.2021

 

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