Per la Commissione Ue l’esenzione fiscale prevista dall’art. 4 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 (prorogata dall’art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modifiche dalla Legge 27 dicembre 2003, n. 27 ), costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell’art. 107 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea; di conseguenza, l’Italia è obbligata ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti illegalmente concessi (decisione 20 ottobre 2004, n. 2005/315/CE).
Al riguardo, con l’ordinanza 29 aprile 2019, n. 15214, depositata lo scorso 4 giugno, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha sottolineato quanto segue:
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