Accertamento induttivo ammesso in presenza di lavoratori in nero
Nell’ambito delle imposte dirette, l’art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, consente la rideterminazione dei ricavi e, quindi, dei redditi su base induttiva.
Al riguardo, in particolare, il Fisco può fare ricorso a presunzioni semplici di cui agli articoli 2727 e 2729 del codice civile, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, quando la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile.
In tale contesto, presso la giurisprudenza di legittimità è stato affermato che l’accertamento induttivo è ammesso in presenza di “forza lavoro” non dichiarata (a prescindere dalla natura subordinata o meno del rapporto).
Nell’accertamento del reddito di impresa, infatti, “anche in presenza di scritture formalmente corrette, ove la contabilità possa considerarsi complessivamente inattendibile, è legittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di elementi che consentano di accertare, in via presuntiva, maggiori ricavi, che possono essere determinati calcolando la media aritmetica o quella ponderata dei ricarichi sulle vendite” (così, Corte di Cassazione n. 8923/2018, n. 19213/2017 e n. 5731/2012).
Nella fattispecie sottopostale, la Suprema Corte aveva annullato la decisione impugnata che, pur avendo ritenuto correttamente applicato il criterio della media ponderata per quantificare i maggiori ricavi, aveva poi ridotto, senza un’adeguata motivazione, la percentuale di ricarico sulle vendite stimata dall’ufficio.
I principi che precedono sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza 21 giugno 2017, n. 18385 , depositata lo scorso 12 luglio.