Ai sensi dell’art. 12, comma 5, primo periodo, dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), la permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine, che però devono essere individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dalla norma citata, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, in quanto nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta è giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati (Cass. 27 gennaio 2017, n. 2055, 15 aprile 2015, n. 7584, 5 ottobre 2012, n. 17002). Tale principio è stato ora ribadito dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 24 febbraio 2022, n. 6779, depositata lo scorso 1° marzo.
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