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Accise sull’energia elettrica, saldo creditorio reclamabile solo alla chiusura del rapporto tributario

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In materia di accise sull’energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale, costituisce una modalità di pagamento dell’imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto. Il credito, in altre parole, non costituisce un’obbligazione autonoma rispetto a quella originaria: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 19 settembre 2019, n. 5814, depositata lo scorso 3 marzo. Di conseguenza:

  1. detto saldo non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario;
  2. il termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, per il rimborso dell’eventuale credito d’imposta, decorre dal momento della presentazione dell’ultima dichiarazione annuale di consumo.

Per i giudici di legittimità, quindi, il meccanismo è così strutturato:

  1. l’imposta è versata in acconti mensili parametrati in base al consumo dell’anno precedente;
  2. con la dichiarazione annuale viene determinato, a consuntivo, il consumo effettivo dell’intera annualità e si procede a conguaglio tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto;
  3. in caso di pagamenti in misura inferiore, occorre procedere al pagamento della maggiore somma;
  4. in caso di pagamenti in misura superiore, sorge un credito;
  5. questo credito può essere detratto dai versamenti successivi.

Qualora i versamenti in acconto per l’anno successivo (o per gli anni successivi) non siano tali da esaurire l’intero importo (sicché al momento della presentazione della successiva dichiarazione annuale, il credito esiste ancora o addirittura è aumentato), alla chiusura annuale di ciascun periodo si determina un nuovo saldo creditorio o debitorio che andrà a costituire un nuovo credito o debito rispetto a quelli maturati in precedenza, che si protrarrà o fino all’esaurimento del credito oppure fino alla definizione del rapporto tributario, ossia fino alla presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo.

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