In materia di accise sull’energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale, costituisce una modalità di pagamento dell’imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto. Il credito, in altre parole, non costituisce un’obbligazione autonoma rispetto a quella originaria: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 19 settembre 2019, n. 5814, depositata lo scorso 3 marzo. Di conseguenza:
Per i giudici di legittimità, quindi, il meccanismo è così strutturato:
Qualora i versamenti in acconto per l’anno successivo (o per gli anni successivi) non siano tali da esaurire l’intero importo (sicché al momento della presentazione della successiva dichiarazione annuale, il credito esiste ancora o addirittura è aumentato), alla chiusura annuale di ciascun periodo si determina un nuovo saldo creditorio o debitorio che andrà a costituire un nuovo credito o debito rispetto a quelli maturati in precedenza, che si protrarrà o fino all’esaurimento del credito oppure fino alla definizione del rapporto tributario, ossia fino alla presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo.
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