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Coronavirus: l’11 marzo il voto sul deficit. Subito dopo il decreto con le misure economiche

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È previsto per mercoledì 11 marzo l’esame da parte dell’aula del Senato dell’autorizzazione allo scostamento di bilancio, finalizzato ad introdurre le misure economiche finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria: lo ha deciso la conferenza dei Capigruppo di Palazzo Madama. Il Governo è comunque al lavoro per definire il contenuto del provvedimento.

Con un decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo scorso è stata disposta, per l’intero territorio nazionale e fino al 3 aprile 2020, la sospensione di tutti i convegni e manifestazioni, anche sportive, che comportino l’affollamento di persone e impediscano il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Le nuove regole vanno ad integrare o sostituire quelle disposte con il precedente D.P.C.M. 1° marzo 2020. Il decreto prevede, in particolare:

  1. la sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
  2. la sospensione delle manifestazioni e degli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  3. la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli della “zona rossa”, lo svolgimento di tali eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all’aperto senza la presenza di pubblico;
  4. nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private l’adozione delle opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro;
  5. la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile – disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 – per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti. In tal caso, gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Inail.

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